Statuto
STATUTO
DELLA
SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
Deliberato
dall'Assemblea dei Soci del 24 aprile 1980
Approvato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale Toscana n. 30 del 29 giugno 1982
TITOLO I
Fini e ordinamento della Società
Art. 1 - La Società Storica della Valdelsa,
costituita nel dicembre 1892, ha come suo scopo principale quello di
raccogliere, ordinare e pubblicare quanto riguarda la storia sociale,
letteraria, artistica nonché i costumi, le tradizioni e la cultura del
territorio valdelsano insieme a tutto ciò che vi abbia riferimento.
Art. 2 - La Società attua tali intendimenti
mediante attività culturali, conferenze, corsi e seminari di studio oltre
che con la pubblicazione del periodico sociale «Miscellanea storica della
Valdelsa» e dei. volumi della «Biblioteca della ‘Miscellanea storica
della Valdelsa’».
La
« Miscellanea storica della Valdelsa » verrà pubblicata per cura e
sotto la guida di un direttore e di un Comitato di redazione nominati dal
Consiglio, anche fra i suoi membri.
I
volumi della «Biblioteca della ‘Miscellanea storica della Valdelsa’»
saranno pubblicati per deliberazione del Consiglio direttivo della Società
e con la consulenza, di un comitato scientifico scelto appositamente dal
Consiglio stesso.
Per
quanto riguarda la redazione del periodico sociale e della sua «Biblioteca»
e i relativi Comitati, valgono le norme dell'apposito regolamento.
Art.
3 - La Società Storica della Valdelsa, in collaborazione con la Scuola,
gli Enti locali, la Regione Toscana, le Amministrazioni pubbliche, le
Università toscane e altre istituzioni interessate, concorre – nel
proprio ambito e nella misura delle sue possibilità – allo sviluppo
delle istituzioni culturali del territorio ed alla crescita culturale e
democratica della sua collettività sociale e coopera alla migliore
conservazione ed al restauro degli edifici di interesse storico-artistico
nonché del paesaggio e dell'ambiente.
La
Società cura, inoltre, direttamente o tramite le relative Associazioni
italiane, quei rapporti culturali con Paesi stranieri, che rientrano nel
quadro delle sue finalità.
Art.
4 - La sede sociale è fissata in Castelfiorentino (FI), via Tilli, 27,
presso la Biblioteca Comunale Vallesiana.
Art. 5 -
I rapporti della Società con gli Enti locali del territorio sono
garantiti, oltre che dal disposto dell'articolo 3, dalla presenza nel
Consiglio direttivo di un rappresentante scelto dall'Associazione
intercomunale n. 18 (bassa Valdelsa) e di uno scelto da quella n. 19 (alta
Valdelsa).
Art.
6 - La Società è composta di soci ordinari, corrispondenti ed onorari.
Art.
7 - I soci ordinari vengono ammessi, su loro richiesta o dietro
presentazione da parte di un socio, dal Consiglio direttivo e contro
l'eventuale diniego è ammesso ricorso all'Assemblea generale.
Essi
hanno diritto di intervenire con voto deliberativo alle adunanze generali
sociali, ricevono gratuitamente il periodico sociale e godono di un
particolare sconto sulle altre pubblicazioni della Società.
La
quota sociale, da versarsi entro il primo semestre di ogni anno, secondo
le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, è fissata, di anno in
anno, dall'assemblea su proposta del Consiglio stesso. Il mancato
versamento della quota sociale per due anni consecutivi comporta la
decadenza dalla qualifica di socio.
Art.
8 - Sono soci corrispondenti coloro che, a giudizio del Consiglio
direttivo, per i loro studi possano contribuire efficacemente ai lavori
della Società. Vengono nominati dal Consiglio direttivo per un periodo di
tre anni e possono essere riconfermati.
Art.
9 - I soci onorari sono nominati dall'assemblea generale, su proposta del
Consiglio direttivo, fra le persone che abbiano acquisito particolari
benemerenze verso la Società e sono equiparati ai soci ordinari a tutti
gli effetti.
Art.
10 - La Società si fa carico di accogliere in apposita biblioteca, presso
la propria sede, non solamente i fascicoli del periodico sociale e i
volumi della relativa «Biblioteca», ma anche gli eventuali manoscritti e
tutte le opere e pubblicazioni che pervengono in omaggio o in cambio o che
possono essere acquistate con deliberazione del Consiglio direttivo.
Ogni
socio ha facoltà di consultare le pubblicazioni e i manoscritti della
biblioteca, e di prenderli in prestito per studio e consultazione a
domicilio, previo parere dell'Ufficio di Segreteria e previa idonea
garanzia.
Per le annate correnti delle
riviste ricevute in cambio, il Consiglio direttivo può stipulare apposita
convenzione con la Direzione della Biblioteca Vallesiana di
Castelfiorentino per la loro esposizione e consultazione nella sede della
biblioteca stessa.
TITOLO II
Organi della Società e loro competenze
Art.
11 - Sono organi della Società:
a)
l'assemblea generale dei soci e le assemblee locali o di sezione;
b)
il Consiglio direttivo;
c)
il Presidente della Società e l'Ufficio di Presidenza;
d)
l'Ufficio di segreteria;
e)
il Direttore e il Comitato di redazione della «Miscellanea storica della
Valdelsa»;
f
) il Collegio dei sindaci revisori, composto di tre membri effettivi e di
due supplenti.
Art.
12 - L'assemblea generale dei soci assolve ai seguenti compiti ed ha i
seguenti poteri:
a)
approva eventuali modifiche dello statuto;
b)
elegge il Presidente e i membri del Consiglio direttivo, tranne quelli che
ne facciano parte di diritto o la cui designazione spetti ad altri
organismi;
c)
nomina i soci onorari su proposta del Consiglio;
d)
discute e decide, su proposta del Consiglio, in merito alle questioni di
maggiore interesse per la Società, delibera il bilancio preventivo e il
conto consuntivo e le quote sociali, controlla l'operato degli organi
direttivi, approva i programmi annuali o pluriennali proposti dal
Consiglio e le loro eventuali modifiche, nomina il collegio dei sindaci
revisori.
Le
sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza
di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione – da indirsi a
distanza di un'ora dalla prima – purché il numero dei soci presenti non
sia inferiore a venti.
Le
decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
I
soci impossibilitati ad intervenire possono delegare un altro socio di
loro fiducia mediante esplicita delega scritta da far pervenire alla
segreteria della Società prima dell'inizio dell'assemblea.
Ogni
socio non può ricevere più di due deleghe.
Art.
13 - La Società terrà due assemblee ordinarie all'anno, in primavera e
in autunno: la prima, per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno
precedente nonché per l'elezione, quando ricorra, degli organi e degli
uffici di sua competenza e per la conferma o meno di membri dei medesimi
temporaneamente surrogati dal Consiglio; la seconda, per l'approvazione
del bilancio preventivo dell'anno successivo nonché dei programmi annuali
o pluriennali proposti dal Consiglio. Tutte le altre assemblee sono
straordinarie.
Art.
14 - Il Consiglio direttivo è composto, oltre che dal Presidente, dal
Direttore del periodico sociale, che ne è membro di diritto, e dai due
rappresentanti delle Associazioni intercomunali di cui all'art. 5, da 17
consiglieri eletti dall'assemblea generale dei soci, tenendo conto, ove
possibile, della rappresentanza territoriale e secondo le modalità di cui
all'art. 12.
Il
Consiglio si riunisce, in linea di massima, ogni bimestre.
Suoi
compiti sono:
a)
eseguire le deliberazioni dell'assemblea generale, alla quale può
sostituirsi, in caso di necessità ed urgenza, con l'obbligo di sottoporre
alla sua ratifica, nella prima seduta successiva, gli eventuali
provvedimenti presi in sua vece;
b)
nominare i soci corrispondenti e provvedere alla loro cancellazione,
proporre all'assembla la nomina di soci onorari;
c)
predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi da proporre
all'assemblea generale insieme alle quote sociali, delle quali stabilirà
esso stesso le modalità di esazione;
d)
proporre all'assemblea i programmi annuali o pluriennali della Società e
quant'altro necessita per la vita e la buona attività della stessa, nonché
eventuali modifiche allo statuto sociale;
f)
eleggere, nel suo seno, l'Ufficio di presidenza e nominare, anche fuori di
esso, l'Ufficio di segreteria, il Direttore e il Comitato di redazione del
periodico sociale nonché quello scientifico della relativa «Biblioteca»;
g)
tutelate gli interessi della Società e deliberare sulle pubblicazioni del
periodico sociale e della sua «Biblioteca» nonché sulle altre
iniziative scientifiche e culturali della Società;
h)
preparare l'o.d.g. delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie,
indire le stesse, richiedere le assemblee locali delle singole sezioni e
convocare i, loro rappresentanti.
Le
sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno un
terzo dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice
e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art.
15 - Il Presidente rappresenta la Società nei suoi rapporti interni ed
esterni. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio e le assemblee
generali. Firma gli atti sociali di qualsiasi natura, eccettuati quelli di
competenza del direttore della «Miscellanea».
Mantiene
i contatti con le autorità locali, provinciali e regionali e con le altre
Società storiche, nonché con le Università e la Deputazione Toscana di
Storia Patria e le altre associazioni culturali.
In
caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Art.
16 - L'Ufficio di Presidenza, oltre che dal Presidente e dal Direttore del
periodico sociale, è composto da tre consiglieri, eletti dal Consiglio
nel suo seno, uno dei quali è incaricato, dallo stesso Consiglio, delle
funzioni di Vice Presidente.
Compito
dell'Ufficio di Presidenza è quello di coadiuvare il Presidente nella
preparazione degli atti e nel disbrigo degli affari di rispettiva
competenza.
Art.
17 - L'Ufficio di Segreteria, nominato dal Consiglio direttivo, svolge
separatamente le seguenti funzioni:
a)
preparazione degli atti, disbrigo della corrispondenza con tenuta del
relativo protocollo, redazione dei verbali delle assemblee e del
Consiglio, conservazione dei registri sociali esclusi quelli contabili,
autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti della
Società;
b)
tenuta dei registri contabili e di tutti i documenti relativi;
preparazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; emissione dei
mandati di entrata e.uscita e adempimenti relativi.
c)
conservazione e cura dell'archivio e della biblioteca della Società.
Art.
18 - Le adunanze dell'assemblea generale dei soci e del Consiglio
direttivo sono convocate, tramite invito scritto contenente l'o.d.g.,
spedito, rispettivamente, almeno 15 e 10 giorni prima della convocazione.
In caso di urgenza le convocazioni del Consiglio possono essere effettuate
per telefono.
Art.
19 - Su domanda di 1/10 dei soci, il Presidente dovrà convocare
l'assemblea, straordinaria per deliberare, nelle forme previste dall'art.
12, sugli argomenti proposti dai richiedenti.
Art.
20 - Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni e i loro Membri
possono essere rieletti.
In
caso di dimissioni, decadenza o morte di membri del Consiglio, lo stesso
provvede alla sostituzione temporanea mediante cooptazione, fino alla
successiva assemblea.
Tutti
i soci sono elettori e eleggibili.
Tutti
gli uffici sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese incontrate per
attività non inerenti l'ordinaria amministrazione, che saranno
rimborsate, con deliberazione del Consiglio, su presentazione di note
giustificative. Eventuali compensi saranno corrisposti, con deliberazione
del Consiglio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per il
buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.
TITOLO III
Sezioni locali
Art.
21 - Allo scopo di dare una maggiore articolazione alla Società e più
frequenti possibilità di realizzazioni culturali, sono istituite, là
dove i soci lo richiedano, sezioni locali della Società.
Tali
sezioni, oltre che nei comuni della Valdelsa, possono essere costituiti
anche in altre località dove esistano almeno dieci soci.
Esse
sono rappresentate e dirette da un proprio Consiglio.
Art.
22 - Compiti di ogni Consiglio di sezione sono:
a)
promuovere l'iscrizione dei soci;
b)
organizzare, in accordo con il Consiglio direttivo della Società,
conferenze, gite, lezioni e altre iniziative che possano interessare il
loro territorio o la Valdelsa in genere;
c)
segnalare alla Presidenza della Società la necessità di interventi sia
da parte della Società stessa che delle competenti autorità o
soprintendenze;
d)
cooperare con l'Ufficio di segreteria della Società alla esazione delle
quote sociali;
e)
proporre iniziative dà inserire nei programmi annuali o pluriennali e
modifiche ai medesimi.
Art.
23 - Ogni assemblea di sezione stabilirà, in relazione a quello dei
propri iscritti, il numero dei membri del proprio Consiglio che verrà
eletto a maggioranza semplice.
Di
esso farà parte di diritto il Sindaco pro tempore del Comune o un suo
delegato.
Il
Consiglio eleggerà fra i suoi membri un Presidente e un Segretario di
sezione.
Art.
24 - I Presidenti delle sezioni, oltre a curare quanto è detto all'art.
22, provvederanno alla tempestiva riscossione delle quote sociali secondo
le istruzioni ricevute dalla Segreteria generale.
I
Segretari delle sezioni coadiuveranno i rispettivi Presidenti e terranno
aggiornati i registri dei verbali delle assemblee e dei Consigli
sezionali.
Art.
25 - Anche i Consigli di sezione restano in carica tre anni e i loro
membri potranno essere riconfermati nella carica.
TITOLO IV
Finanze e contabilità
Art.
26 - La Società trae i suoi mezzi finanziari – oltre che dalle quote
sociali, che saranno, di anno in anno, stabilite dall'assemblea dei soci
– anche dalla vendita delle pubblicazioni e dalle oblazioni di privati,
degli Enti locali della vallata, della Regione Toscana, dello Stato e di
altri Enti pubblici.
Art.
27 - Il servizio di cassa e di tesoreria è affidato all'Ufficio di
Segreteria, ed è soggetto alla revisione annuale da parte del collegio
dei sindaci revisori della Società.
Art.
28 - Il Collegio dei sindaci revisori è eletto fra i soci non facenti
parte del Consiglio direttivo né dell'Ufficio di Segreteria; dura in
carica tre anni ed ha il compito di revisionare il servizio di cassa e di
tesoreria e di controllare e vidimare i conti consuntivi.
Esso
elegge, nel suo seno, il proprio Presidente.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art.
29 - I programmi annuali o pluriennali dovranno essere inviati in copia
agli Enti locali del territorio e agli altri Enti pubblici si quali la
Società chiede sovvenzioni per il proprio funzionamento.
Art.
30 - Per lo scioglimento della Società sarà necessario un esplicito voto
dell'assemblea generale con maggioranza dei tre quarti degli iscritti.
Art.
31 - In caso di scioglimento, tutto il patrimonio finanziario,
bibliografico, archivistico e i mobili e gli arredi diverranno di proprietà
della Biblioteca Comunale Vallesiana di Castelfiorentino, la quale dovrà
impegnarsi ad assicurarne la conservazione e, per quanto concerne la
suppellettile libraria e documentaria, il pubblico uso come «Fondo della
Società Storica della Valdelsa».
Art.
32 - Le proposte di revisione e le modifiche dello statuto non potranno
essere deliberate dall'assemblea che a maggioranza dei due terzi dei
presenti.

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